Crisi Ucraina - criteri di calcolo del tributo solidaristico a carico delle imprese energetiche
SENTENZA 4 giugno 2024, n.111 (Data deposito in cancelleria 27 giugno 2024)
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Energia - Istituzione, per l'anno 2022, di un tributo straordinario a
titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita
alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche -
Criteri di calcolo del tributo, tenuto conto della ulteriore
novella succedutasi - Riferimento al totale delle operazioni
attive, al netto dell'IVA - Esclusione anche delle accise versate
allo Stato e indicate nelle fatture attive - Omessa previsione -
Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Energia - Istituzione, per l'anno 2022, di un contributo
straordinario a titolo solidaristico, determinato dalla crisi
energetica seguita alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese
energetiche - Individuazione dei soggetti passivi, quantificazione
della base imponibile e criterio di calcolo, tenuto conto della
prima novella succedutasi - Denunciata introduzione di un
contributo irragionevole, in violazione della capacita'
contributiva e della riserva di legge in materia di prestazioni
patrimoniali imposte, del principio di uguaglianza, sia interno al
settore che tra settori diversi, nonche' della proprieta' privata,
tutelata anche a livello convenzionale - Inammissibilita' delle
questioni.
Energia - Istituzione, per l'anno 2022, di un tributo straordinario a
titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita
alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche -
Individuazione asseritamente generica dei soggetti passivi,
quantificazione della base imponibile e criterio di calcolo, tenuto
conto di tutte le novelle succedutesi - Denunciata introduzione di
un contributo in violazione della capacita' contributiva e della
riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte,
del principio di uguaglianza, sia interno al settore che tra
settori diversi, nonche' della proprieta' privata, tutelata anche a
livello convenzionale - Non fondatezza delle questioni.
Energia - Istituzione, per l'anno 2022, di un tributo straordinario a
titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita
alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche -
Individuazione della base imponibile, tenuto conto della ulteriore
novella succedutasi - Esclusione dalla base imponibile delle
cessioni IVA extraterritoriali - Denunciata irragionevolezza - Non
fondatezza delle questioni.
- Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
nella legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 37, comma 3, come
modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91 e
dall'art. 1, comma 120, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
- Costituzione, artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117, primo comma;
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1.
(T-240111) (GU n. 27 del 03-07-2024)
Misure di prevenzione personali - guida di veicolo senza titolo abilitativo
SENTENZA 5 giugno 2024, n.116 (Data deposito in cancelleria 2 luglio 2024)
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Codice delle leggi antimafia - Persona sottoposta con
provvedimento definitivo a misura di prevenzione personale - Guida
di un veicolo senza titolo abilitativo, revocato o sospeso non in
ragione della misura di prevenzione, ma in conseguenza di
precedenti violazioni del codice della strada - Qualificazione
della condotta come reato - Violazione dei principi di offensivita'
e ragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 25.
(T-240116) (GU n. 27 del 03-07-2024)
Servizio sanitario Regione Calabria - sospensione delle procedure esecutive
SENTENZA 5 giugno 2024, n.114 (Data deposito in cancelleria 1 luglio 2024)
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Esecuzione forzata - Enti del Servizio sanitario della Regione
Calabria - Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive -
Reiterazione fino al 31 dicembre 2023, a esclusione dei crediti
risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro, in
ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del
2022 - Assenza di vincoli di destinazione della liquidita' generata
a beneficio dei creditori muniti di titolo, nonche' di una
definizione di una procedura di saldo o di percorsi di tutela
alternativa - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e
del principio della parita' delle parti - Illegittimita'
costituzionale.
- Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, art. 2, comma
3-bis, introdotto dal decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n.
196.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(T-240114) (GU n. 27 del 03-07-2024)
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