Atti persecutori - reati connessi procedibili a querela
SENTENZA 9 giugno 2025, n.123 (Data deposito in cancelleria 24 luglio 2025)
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Delitti di atti persecutori realizzati prima
dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 2024 (cosiddetto
decreto "correttivo" della riforma Cartabia), connessi con il
delitto di danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica
fede, divenuto successivamente procedibile a querela per effetto
della medesima riforma - Regime di procedibilita' - Perpetuatio
della procedibilita' d'ufficio, in forza del decreto "correttivo" -
Irragionevole deroga del principio di retroattivita' della legge
penale piu' favorevole - Illegittimita' costituzionale in parte qua
- Necessita' di individuare un nuovo termine a quo per la
presentazione della querela e per la sua acquisizione da parte
dell'autorita' giudiziaria - Data di pubblicazione della sentenza
nella Gazzetta Ufficiale.
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85, comma 2-ter.
- Costituzione, art. 3.
(T-250123) (GU n. 31 del 30-07-2025)
Emergenza COVID-19 - contributi a fondo perduto e giurisdizione tributaria
SENTENZA 23 giugno 2025, n.124 (Data deposito in cancelleria 24 luglio 2025)
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impresa e imprenditore - Misure di aiuto e sostegno economico a
favore delle imprese operanti nei settori economici interessati
dalle misure restrittive dovute dall'emergenza pandemica da
COVID-19 (c.d. decreto "ristori" e c.d. decreto "rilancio") -
Contributi a fondo perduto - Atto di recupero del contributo non
spettante - Devoluzione delle relative controversie alla
giurisdizione tributaria - Violazione del divieto di istituzione di
nuovi giudici speciali - Illegittimita' costituzionale in parte
qua.
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, art. 1, comma 10, n.
176; decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 25, comma
12.
- Costituzione, artt. 3 e 102, secondo comma.
(T-250124) (GU n. 31 del 30-07-2025)
Enti cooperativi - scioglimento per mancata attivita' di vigilanza
SENTENZA 10 giugno 2025, n.116 (Data deposito in cancelleria 21 luglio 2025)
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Amministrazione pubblica - Cooperative - Attivita' di vigilanza -
Automatico scioglimento degli enti cooperativi che si sottraggono a
tale attivita' con conseguente obbligo di devoluzione del
patrimonio, anziche' nomina un commissario che si sostituisce agli
organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli
specifici adempimenti indicati - Irragionevolezza e violazione del
principio di proporzionalita' della sanzione nonche' degli
opportuni controlli previsti per l'attivita' della cooperazione -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, art. 12, comma 3,
secondo periodo, come sostituito dall'art. 1, comma 936, lettera
a), numero 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- Costituzione, artt. 3, 11, 45 e 117, primo comma; Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, art. 3; Protocollo addizionale alla Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, art. 1; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, artt. 17 e 49, paragrafo 3.
(T-250116) (GU n. 30 del 23-07-2025)
Esenzione ICI abitazione principale - dimora abituale del possessore
SENTENZA 24 giugno 2025, n.112 (Data deposito in cancelleria 18 luglio 2025)
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione per
l'abitazione principale - Definizione di "abitazione principale",
ai fini dell'agevolazione - Possibilita' di considerare tale anche
l'abitazione in cui dimori abitualmente il solo contribuente che ne
sia possessore, e non anche i suoi familiari - Omessa previsione -
Violazione dei principi di uguaglianza, di sostegno alla famiglia e
di capacita' contributiva - Illegittimita' costituzionale in parte
qua.
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2, come
modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
- Costituzione, artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma.
(T-250112) (GU n. 30 del 23-07-2025)
Impiego pubblico - limiti al trattamento economico
SENTENZA 9 luglio 2025, n.135 (Data deposito in cancelleria 28 luglio 2025)
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Tetto retributivo,
introdotto nel 2011, parametrato a quello del primo presidente
della Cassazione, a sua volta fissato in una cifra fissa
determinata nel 2014 - In particolare: applicazione del tetto
retributivo ai magistrati, comprensivo dell'indennita' di funzione
quali componenti togati eletti negli organi di autogoverno della
magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali -
Necessaria temporaneita' della misura, non piu' giustificabile,
viste anche le deroghe introdotte per alcune categorie di soggetti
e i mancati risparmi attesi - Violazione dell'autonomia e
dell'indipendenza della magistratura ammnistrativa - Necessita' di
rimuovere il vulnus per ogni appartenente alla pubblica
amministrazione - Rimozione del tetto contributivo vigente, fissato
in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente,
anziche' nel trattamento economico spettante al primo presidente
della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per
l'individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m.,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari -
Illegittimita' costituzionale in parte qua, a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Tetto retributivo,
introdotto nel 2011, parametrato a quello del primo presidente
della Cassazione, a sua volta fissato in una cifra fissa
determinata nel 2014 - In particolare: applicazione del tetto
retributivo ai magistrati, comprensivo dell'indennita' di funzione
quali componenti togati eletti negli organi di autogoverno della
magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali -
Denunciata violazione del carattere rappresentativo dell'organo,
stante il disincentivo a concorrere da parte dei magistrati piu'
anziani - Non fondatezza delle questioni.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Tetto retributivo,
introdotto nel 2011, parametrato a quello del primo presidente
della Cassazione - In particolare: applicazione del tetto
retributivo ai magistrati, comprensivo dell'indennita' di funzione
quali componenti togati eletti negli organi di autogoverno della
magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali -
Denunciata violazione dell'autonomia e dell'indipendenza della
magistratura ammnistrativa - Non fondatezza della questione.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 13, comma 1; decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge
22 dicembre 2011, n. 214, art. 23-ter, comma 1.
- Costituzione, artt. 101, secondo comma, 104, quarto comma, e 108,
secondo comma.
(T-250135) (GU n. 31 del 30-07-2025)
Impugnazione del licenziamento - lavoratore in stato di incapacita' naturale
SENTENZA 11 giugno 2025, n.111 (Data deposito in cancelleria 18 luglio 2025)
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro - Licenziamento individuale - Impugnazione - Termine
decadenziale di sessanta giorni dalla ricezione scritta della sua
comunicazione, o da quella dei motivi - Lavoratore incapace di
intendere o di volere al momento della ricezione della
comunicazione o in pendenza del termine - Decorrenza del termine,
in tale caso, dalla cessazione dello stato di incapacita' -
Conseguente ampliamento del termine di decadenza entro
duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione,
mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la
comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di
conciliazione o di arbitrato - Omessa previsione -
Irragionevolezza, nonche' violazione del diritto al lavoro e alla
sua tutela anche giurisdizionale - Illegittimita' costituzionale in
parte qua.
- Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 4, primo comma, 11, 24, primo comma, 32,
primo comma, 35, primo comma, e 117, primo comma; Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', art. 27,
paragrafo 1, lettera c); direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000.
(T-250111) (GU n. 30 del 23-07-2025)
Interdittiva antimafia - sospensione degli effetti per controllo giudiziario
SENTENZA 20 maggio 2025, n.109 (Data deposito in cancelleria 17 luglio 2025)
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Mafia e criminalita' organizzata - Interdittiva antimafia -
Sospensione degli effetti conseguente all'ammissione al controllo
giudiziario - Protrazione della sospensione, anche dopo la
cessazione di tale controllo con esito positivo, per il tempo
necessario all'aggiornamento dell'informazione interdittiva -
Omessa previsione - Irragionevolezza, e sproporzionata compressione
dell'iniziativa economica privata - Illegittimita' costituzionale
in parte qua.
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 34-bis, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, primo e secondo comma,
113 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, artt. 6, paragrafo 1, 8 e
13; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1.
(T-250109) (GU n. 30 del 23-07-2025)
Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese - indennita' risarcitoria
SENTENZA 23 giugno 2025, n.118 (Data deposito in cancelleria 21 luglio 2025)
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro - Licenziamento individuale - Contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele crescenti -Licenziamento ingiustificato
intimato da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti
dimensionali di cui all'art. 18, commi ottavo e nono, statuto
lavoratori - Tutela del lavoratore - Previsione che l'ammontare
delle indennita' e dell'importo, previsti dall'art. 3, comma 1, del
d.lgs. n. 23 del 2015, non puo' in ogni caso superare il limite
delle sei mensilita' - Violazione del principio di eguaglianza, del
principio della tutela del lavoro, dei vincoli comunitari e degli
obblighi internazionali in materia di equo indennizzo -
Illegittimita' costituzionale parziale - Auspicio di un intervento
legislativo.
- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, art. 9, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 35,
primo comma, 41, secondo comma, e 117, primo comma; Carta sociale
europea, art. 24.
(T-250118) (GU n. 30 del 23-07-2025)
Reato di rapina - concorso di circostanze
SENTENZA 23 giugno 2025, n.117 (Data deposito in cancelleria 21 luglio 2025)
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Concorso di circostanze - Divieto di prevalenza della
circostanza attenuante del fatto di lieve entita', introdotta con
la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, in relazione
al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva
reiterata - Violazione dei principi di eguaglianza e di
proporzionalita' e finalita' rieducativa della pena -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Codice penale, art. 69, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo
comma.
(T-250117) (GU n. 30 del 23-07-2025)
SENTENZA 7 luglio 2025, n.130 (Data deposito in cancelleria 25 luglio 2025)
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Rapina - Divieto di equivalenza o di prevalenza della
circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen. (vizio
parziale di mente) sulla circostanza aggravante di cui all'art.
628, terzo comma, numero 3-quater), cod. pen. (se il fatto e'
commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire
ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito,
uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di
denaro) - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimita'
costituzionale in parte qua.
- Codice penale, art. 628, quinto comma.
- Costituzione, art. 3.
(T-250130) (GU n. 31 del 30-07-2025)
Servizio sanitario regionale - piani dei fabbisogni triennali
SENTENZA 11 giugno 2025, n.114 (Data deposito in cancelleria 21 luglio 2025)
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale - Piani dei
fabbisogni triennali per il SSR, predisposti dalle regioni -
Approvazione con decreto del Ministro della salute di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-regioni, ai fini del riscontro di congruita'
finanziaria - Violazione delle competenze legislative regionali
nella materia concorrente della tutela della salute e in quella
residuale dell'organizzazione regionale - Illegittimita'
costituzionale in parte qua.
Sanita' pubblica - Personale sanitario - Incremento della relativa
spesa - Autorizzazione, previa verifica della congruita' delle
misure compensative della maggiore spesa, del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni - Violazione delle
competenze legislative regionali nella materia concorrente della
tutela della salute e in quella residuale dell'organizzazione
regionale nonche' del principio di autonomia, anche finanziaria,
delle regioni - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Sanita' pubblica - Determinazione della spesa per il personale delle
aziende e degli enti del SSN delle regioni - Elaborazione, a
partire dall'anno 2025, di una metodologia per la definizione del
fabbisogno di personale di tali enti - Sua adozione mediante uno o
piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-regioni - Ricorso della Regione Campania - Lamentata
violazione dei principi di imparzialita', eguaglianza e buon
andamento, del diritto alla salute nonche' dell'autonomia
regionale, anche nell'esercizio delle prerogative regionali in
materia di tutela della salute - Non fondatezza della questione.
- Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 luglio 2024, n. 107, art. 5, commi 1 e 2, primo e
secondo periodo.
- Costituzione, artt. 3, 5, 32, 97,117, terzo, quarto e sesto comma,
118 e 119.
(T-250114) (GU n. 30 del 23-07-2025)
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